Iintroduzione & garanzia, Aintroduzione, B - termini di garanzia – Fast & Fluid HA600 Manuale d'uso
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FAST & FLUID MANAGEMENT
HA200 / HA400 / HA600 - V1.71 – 21-07-2004
I
INTRODUZIONE & GARANZIA
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A
Introduzione
La macchina Color Dispenser completamente automatica di Fast & Fluid Management è un prodotto che
rappresenta il risultato di intensive ricerche nel campo delle apparecchiature ad alta tecnologia per il dosaggio del
colore.
I componenti della migliore qualità, l'esperienza e la moderna progettazione ergonomica garantiscono una
lunga durata ed un'estrema semplicità di impiego.
L'apparecchio soddisfa la direttiva 89/392/CEE relativa alle macchine, la direttiva 89/336/CEE
relativa alla compatibilità elettromagnetica e quella 73/32/CEE relativa al materiale elettrico per l’utilizzo
entro una determinata gamma di tensione, redatte dal Consiglio dei Ministri della Comunità Europea,
ed
è provvisto del marchio CE.
B - Termini di garanzia
Nei presenti termini di garanzia, con 'F&FM' si intende Fast & Fluid Management. I termini di garanzia compresi
nelle condizioni generali di vendita F&FM sono riassunti come segue (le condizioni generali di vendita possono essere
richieste gratuitamente presso F&FM):
1.
F&FM garantisce il corretto funzionamento dei prodotti forniti per un periodo di un anno, ad eccezione
dei guasti conseguenti a normale usura. Qualora risulti che un guasto non sia coperto da garanzia, le
operazioni di ispezione effettuate da F&FM per determinare se esso rientri nella garanzia saranno a
carico della controparte. Nel caso risultasse che tale guasto è coperto da garanzia, F&FM avrà cura di
consegnare un prodotto identico o equivalente secondo le disposizioni riportate al punto sei delle
condizioni generali di vendita. L'obbligo di garanzia descritto nel presente articolo si applica soltanto
qualora i prodotti forniti da F&FM siano utilizzati conformemente a quanto prescritto dal manuale. Le ore
lavorative dedicate alle operazioni relative alla garanzia, ivi compreso il tempo di trasferimento e le spese
di viaggio e di soggiorno saranno calcolate sulla base delle tariffe vigenti.
2.
In deroga a quanto sopra, F&FM non è tenuta a rispettare alcun obbligo di garanzia qualora:
a) il prodotto sia stato riparato dalla controparte o da terzi, oppure siano stati compiuti tentativi di
ripararlo dalla controparte o da terzi, a meno che F&FM non abbia rifiutato in precedenza di
riparare il prodotto ad un prezzo ragionevole;
b) F&FM dimostri che dalle prove non risulta alcun difetto;
c) la controparte non abbia comunicato a F&FM il guasto immediatamente e con precisione e, ove
possibile, per iscritto e/o via fax, e/o non si sia attenuta strettamente alle istruzioni di F&FM;
d) la controparte abbia usato o trattato il prodotto in modo errato o diversamente da quanto
prescritto da F&FM;
e) il danno sia stato originato da circostanze che non possono essere appurate da F&FM, verificatesi
durante il trasporto o l'installazione.
3.
Con il termine "Programma" si intende d'ora in avanti il programma informatico standard messo a
disposizione della controparte da F&FM, basato sul materiale leggibile per il computer e sulla relativa
documentazione (Manuale del Software), comprese le eventuali versioni migliorate o aggiornate. Con
unità operativa (UO) si intende la macchina alla quale è associato il programma, utilizzabile
esclusivamente in relazione ad esso.
4.
La controparte ha la facoltà di copiare il programma interamente o in parte (fino a un massimo di 2
copie) per scopi di sicurezza interna; tali copie dovranno essere provviste dei medesimi marchi,
indicazioni relative al diritto di autore e altri segni di riconoscimento apportati sulla versione originale del
programma.
5.
La controparte non ha la facoltà di modificare, tradurre, decodificare, adattare e ricondurre al codice di
origine il programma, se non con previo consenso specifico scritto da parte di F&FM. Su richiesta della
controparte, F&FM dovrà fornire le informazioni necessarie ad ottenere l'interoperatività del programma
con altro software.
6.
In caso di eventuali guasti della UO, la controparte ha la facoltà di utilizzare il programma su un'altra
unità operativa, fino a quando la UO sia di nuovo funzionante, dandone notifica a F&FM entro 5 giorni.
7.
Qualora si renda necessario un trasferimento definitivo del programma dalla UO ad un'altra unità
operativa, la controparte dovrà richiedere il consenso scritto di F&FM, che non potrà essere rifiutato
per motivi irragionevoli.